Art. 23.
Finalita' e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica
                            e di cattura
 
  1.  Le  oasi  permanenti di protezione faunistica e di cattura sono
destinate alla conservazione delle  specie  selvatiche  favorendo  il
rifugio  della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il
loro irradiamento naturale.
  2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali  di
adeguata  estensione,  scelte  opportunamente,  tenendo  presenti  le
caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della  fauna
selvatica e del relativo habitat.
  3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono
avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.
  4.  La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti
di protezione faunistica e di cattura, puo' essere catturata  a  cura
dell'organo  di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e
di  vigilanza  ambientale,  ed  immessa   dove   e'   necessario   il
ripopolamento.
  5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore
ai  5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto
dei parchi naturali.