Art. 23. Finalita' e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura 1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale. 2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat. 3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale. 4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, puo' essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove e' necessario il ripopolamento. 5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.