Art. 24. Zone temporanee di ripopolamento e di cattura 1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densita' faunistica ottimale del territorio. 2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. 3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non piu' rinnovate. 4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 e' subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'art. 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia. 5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.