Art. 24.
            Zone temporanee di ripopolamento e di cattura
 
  1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono  destinate
alla  riproduzione  della fauna selvatica allo stato naturale, al suo
irradiamento nelle zone circostanti ed alla  cattura  della  medesima
per   l'immissione   sul   territorio   in   modi   e   tempi   utili
all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densita' faunistica
ottimale del territorio.
  2. Le zone di cui al  comma  1  sono  istituite  in  territori  non
destinati  a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare
danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna  selvatica
stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.
  3.  La  riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte
le zone temporanee di  ripopolamento  e  cattura  in  scadenza  nella
stessa annata venatoria e non piu' rinnovate.
  4.  La  riapertura  alla  caccia  delle  zone  di cui al comma 1 e'
subordinata alla istituzione  di  nuove  zone,  nei  limiti  indicati
all'art.  22  della presente legge, con superficie complessiva pari a
quella delle aree riaperte alla caccia.
  5. La istituzione delle suddette zone avviene,  di  norma,  con  il
criterio della rotazione territoriale.