Art. 25.
 Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee
 
  1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e
di  cattura  e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e'
disposta  con   decreto   dell'assessore   regionale   della   difesa
dell'ambiente, sentito il comitato regionale faunistico e avvalendosi
dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.
  2.  Nell'atto  di  costituzione  delle  zone di cui al comma 1 sono
stabiliti, oltreche' l'organismo a cui viene  affidata  la  gestione,
anche  i  criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e
le  modalita'  del  loro  risarcimento  nonche'  gli  incentivi   per
l'incremento   e   la   riproduzione   della   fauna   selvatica,  il
miglioramento ambientale e il controllo delle specie la  cui  elevata
densita' diventi eccessiva.
  3.  In  considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi
permanenti di  protezione  faunistica  e  di  cattura  e  delle  zone
temporanee   di   ripopolamento  e  cattura,  l'inclusione  nel  loro
perimetro di terreni di proprieta' privata e' disposta  coattivamente
salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge.
  4.  Ai  proprietari  o  conduttori di terreni di proprieta' privata
inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e
delle  zone  temporanee  di  ripopolamento  e  cattura  e'   concesso
dall'amministrazione  regionale  un  contributo  le  cui modalita' di
erogazione sono disciplinate  dal  regolamento  di  attuazione  della
presente  legge,  tenuto  conto  delle priorita', dei parametri e dei
criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.
  5.  La  rotazione  territoriale  delle  zone  di ripopolamento e di
cattura di cui all'ultimo comma dell'art. 24, e' disposta con decreto
dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle
proposte avanzate dai competenti organi di gestione.
  6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e'
fissata   con   decreto   dell'assessore   regionale   della   difesa
dell'ambiente,   tenendo   presenti   le  condizioni  ambientali,  la
consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle
varie specie faunistiche.