Art. 26.
                        O p p o s i z i o n e
 
  1.  Avverso  il  decreto  che  istituisce  le  oasi  permanenti  di
protezione   faunistica   e  di  cattura  e  le  zone  temporanee  di
ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati
possono proporre opposizione all'assessorato regionale  della  difesa
dell'ambiente,  entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione.  L'assessorato,  entro  i
sessanta  giorni  successivi  al  ricevimento  del ricorso, decide in
ordine all'opposizione, sentito il comitato regionale faunistico.