Art. 26. O p p o s i z i o n e 1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. L'assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il comitato regionale faunistico.