Art. 28. Utilizzo dei terreni dell'azienda regionale delle foreste demaniali 1. I terreni di proprieta' dell'azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purche' non vietata da altre norme di legge.