Art. 28.
 Utilizzo dei terreni dell'azienda regionale delle foreste demaniali
 
  1.  I  terreni  di  proprieta' dell'azienda regionale delle foreste
demaniali e quelli demaniali  non  compresi  in  oasi  permanenti  di
protezione   faunistica   e  di  cattura  o  in  zone  temporanee  di
ripopolamento e di cattura, possono  essere  destinati  all'esercizio
della  caccia  programmata,  purche'  non  vietata  da altre norme di
legge.