Art. 29. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica 1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, puo' autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonche' nel piano faunistico-regionale. 2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonche' allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento. 3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprieta' pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Con le stesse modalita' indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, puo' essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento. 5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi e' sempre vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria mentre e' consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione. 6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate. 7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati. 8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'art. 39 della presente legge.