Art. 29.
    Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica
 
  1. L'assessore regionale della  difesa  dell'ambiente,  avvalendosi
dell'Istituto regionale per la fauna, puo' autorizzare la istituzione
di  centri  pubblici  e privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale nei limiti e nel rispetto  dei  criteri  previsti
nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonche'
nel piano faunistico-regionale.
  2.  I  centri  pubblici  sono  finalizzati  alla  ricostituzione di
popolazioni autoctone e sono destinati alla  produzione  naturale  di
fauna  selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai
fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonche' allo studio e alla
ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna  selvatica
finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.
  3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali
o di proprieta' pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o
conduttori  anche  nelle  forme  di  cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142.
  4. Con le stesse modalita' indicate al comma 1,  in  aree  adeguate
per   superficie   e  per  caratteristiche  ambientali,  puo'  essere
autorizzata la costituzione di centri  privati  per  la  riproduzione
della  fauna  selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente
alla  produzione  naturale  di   specie   autoctone   per   fini   di
reintroduzione   e   di   ripopolamento.      Il   provvedimento   di
autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.
  5. I centri privati possono essere organizzati in forma di  azienda
agricola singola, consortile o cooperativa. In essi e' sempre vietato
l'esercizio dell'attivita' venatoria mentre e' consentito il prelievo
mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte
del  titolare  dell'impresa  agricola  o da parte di dipendenti della
stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.
  6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro,
conforme alle specifiche prescrizioni contenute  nell'autorizzazione,
riportante  i  dati  essenziali  sull'andamento della riproduzione di
fauna selvatica desunti dai  periodici  censimenti  e  dalle  catture
effettuate.
  7.  Il  regolamento  di  attuazione  della presente legge, il piano
faunistico regionale e le  direttive  dell'assessorato  della  difesa
dell'ambiente  dettano  gli indirizzi e i criteri per la istituzione,
la durata, il controllo sanitario,  tecnico  e  amministrativo  e  la
gestione dei centri pubblici e privati.
  8.   Il  divieto  di  caccia  nei  centri  pubblici  e  privati  di
riproduzione della fauna selvatica  deve  essere  segnalato  mediante
tabelle  segnaletiche  conformi  a quanto previsto nell'art. 39 della
presente legge.