Art. 3. Tutela della fauna selvatica 1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed e' tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunita' regionale, nazionale ed internazionale. 2. La tutela della fauna selvatica e' finalizzata al mantenimento della biodiversita', compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. 3. L'esercizio dell'attivita' venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed e' consentito purche' non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.