Art. 3.
                    Tutela della fauna selvatica
 
  1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione  ed
e' tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale
della comunita' regionale, nazionale ed internazionale.
  2.  La  tutela della fauna selvatica e' finalizzata al mantenimento
della biodiversita',  compatibilmente  con  le  esigenze  economiche,
sociali,   culturali,   peculiari   della   Regione  e  contribuisce,
attraverso  interventi  di  gestione  e  valorizzazione  della  fauna
stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.
  3.  L'esercizio dell'attivita' venatoria deve essere preordinato ad
una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di  mammiferi
oggetto  di prelievo venatorio ed e' consentito purche' non contrasti
con la conservazione  della  fauna  selvatica  e  non  arrechi  danno
effettivo alle produzioni agro-forestali.