Art. 30. Allevamenti 1. L'assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'istituto regionale per la fauna, puo' autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione e' rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione. 3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non e' assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare e' tenuto pero' a dare comunicazione all'assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attivita' di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza. 4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovra' essere altresi' segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica - Divieto di caccia". La tabellazione non si applica nei caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali. 5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario. 6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5. 7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno. 8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorita' sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia. 9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreche' le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attivita' di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.