Art. 30.
                             Allevamenti
 
  1.    L'assessore    della    difesa   dell'ambiente,   avvalendosi
dell'istituto  regionale  per   la   fauna,   puo'   autorizzare   la
costituzione   di  allevamenti  di  specie  appartenenti  alla  fauna
selvatica per scopi  alimentari,  di  ripopolamento,  ornamentale  ed
amatoriale.
  2.  I  provvedimenti  di  autorizzazione  hanno durata settennale e
devono  indicare  il  tipo  di  allevamento,  la  specie  oggetto  di
allevamento,   i   controlli   sanitari   e   le  forme  di  cattura.
L'autorizzazione e' rinnovabile e viene revocata quando  la  gestione
ed  il  funzionamento  non  siano  corrispondenti  alle  prescrizioni
contenute nella stessa autorizzazione.
  3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari  esercitato
dal  titolare  di  impresa  agricola  non e' assoggettato a specifica
autorizzazione. Il titolare e'  tenuto  pero'  a  dare  comunicazione
all'assessorato  della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attivita'
di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro
provenienza.
  4. Nelle  aree  destinate  all'allevamento,  a  cura  del  titolare
dell'autorizzazione,  devono  essere  predisposte idonee recinzioni o
altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita  degli  animali.  La
superficie  interessata dovra' essere altresi' segnalata con conformi
tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica -  Divieto
di  caccia".  La  tabellazione non si applica nei caso di allevamenti
ornamentali ed amatoriali.
  5. Tutti gli allevamenti  sono  tenuti  ad  adottare  un  registro,
conforme  alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione,
riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e  della
riproduzione  di  fauna  selvatica,  comprese  le  notizie  di ordine
sanitario.
  6.  Ogni  animale  allevato  deve  essere  munito  di  contrassegno
mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero
che  individua  l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da
riportare nel registro di cui al precedente comma 5.
  7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre  ornitologiche  e
negli  esercizi  commerciali  specializzati  possono essere esposti e
venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.
  8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti  a  controllo
dell'autorita' sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.
  9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
presente   articolo   comporta,   oltreche'   le  eventuali  sanzioni
specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione
dell'attivita' di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.