Art. 31. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie 1. L'amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalita' di lucro e per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalita' indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6. 2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validita' decennale. 3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e' subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari e conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione. 4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densita', la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonche' la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione. 5. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consiliare competente e del comitato regionale faunistio, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie. 6. L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.