Art. 31.
   Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
 
  1. L'amministrazione regionale autorizza l'istituzione  di  aziende
faunistico-venatorie,  senza  finalita'  di  lucro  e  per prevalenti
finalita'   naturalistiche    e    faunistiche,    e    di    aziende
agri-turistico-venatorie,  ai  fini  di  impresa  agricola,  a  norma
dell'art. 16 della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  secondo  le
modalita'   indicate  nella  presente  legge,  nel  piano  faunistico
regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.
  2.  L'autorizzazione  all'istituzione  o  al  rinnovo delle aziende
faunistico-venatorie ha validita' decennale.
  3.     L'autorizzazione     all'istituzione      delle      aziende
faunistico-venatorie  e  delle  aziende  agri-turistico-venatorie  e'
subordinata all'assenso scritto  dei  proprietari  o  conduttori  dei
fondi  rustici.  La  domanda di rinnovo deve essere presentata almeno
sei mesi prima della scadenza.  La domanda deve essere corredata  dal
consenso  dei  consorzi dei proprietari e conduttori costituiti o dei
singoli proprietari subentrati a precedenti  proprietari  aderenti  o
che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.
  4.  La  Regione,  con  il  piano  faunistico-venatorio,  regola  la
densita', la collocazione e l'estensione  massima  complessiva  delle
aziende  faunistico-venatorie  ed  agri-turistico-venatorie  in  ogni
comprensorio faunistico omogeneo, nonche' la distanza di ogni azienda
faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.
  5. L'assessore regionale della  difesa  dell'ambiente,  sentito  il
parere   della  commissione  consiliare  competente  e  del  comitato
regionale faunistio, individua con apposite direttive  i  criteri  di
istituzione,   rinnovo,  revoca  e  gestione  tecnica  delle  aziende
faunistico-venatorie.
  6. L'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
di concerto con l'assessore  regionale  della  difesa  dell'ambiente,
sentito  il  parere  della  commissione  consiliare  competente,  con
apposita direttiva  individua  i  criteri  di  istituzione,  rinnovo,
revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.