Art. 33.
                    Centri faunistici attrezzati
 
  1.   Per   favorire  la  conoscenza  della  fauna  selvatica  e  la
sensibilizzazione e l'educazione ambientale  verso  le  problematiche
della  sua conservazione e gestione, nonche' per favorire lo sviluppo
del turismo naturalistico, l'assessorato della  difesa  dell'ambiente
puo' autorizzare la realizzazione di centri faunistici attrezzati, da
individuare  preferibilmente  all'interno  delle  aree  protette, che
possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.
  2. I centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni  idonee
alle  esigenze  specifiche  della  fauna  ospitata.  I centri possono
inoltre essere dotati di aree  e  strutture  per  lo  svolgimento  di
attivita' didattico-informative e turistico-naturalistiche.