Art. 33. Centri faunistici attrezzati 1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonche' per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'assessorato della difesa dell'ambiente puo' autorizzare la realizzazione di centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona. 2. I centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attivita' didattico-informative e turistico-naturalistiche.