Art. 34. Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie 1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attivita', sono rilasciate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, di concerto con l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attivita' economiche compatibili. 2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie e' consentita l'istituzione di aziende con finalita' dimostrativa su terreni, preferibilinente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e su altre terre pubbliche o private in cui sara' possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonche' espletare corsi di formazione professionale. 3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle gia' previste attivita' di carattere agri-turistico, attivita' di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.