Art. 34.
         Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie
 
  1.    Le    autorizzazioni    per    l'istituzione    di    aziende
agri-turistico-venatorie,   ferme   restando   eventualmente   quelle
previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle
singole   attivita',   sono   rilasciate  dall'assessorato  regionale
dell'agricoltura   e   riforma   agropastorale,   di   concerto   con
l'assessorato  regionale  della  difesa  dell'ambiente.    Le aziende
agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche  quando,  nei
terreni  che  di  esse  fanno  parte,  si  svolgano  altre  attivita'
economiche compatibili.
  2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle  aziende
agri-turistico-venatorie  e'  consentita l'istituzione di aziende con
finalita' dimostrativa su terreni, preferibilinente di scarso  valore
ambientale  e  faunistico, dell'azienda delle foreste demaniali della
Regione Sarda e su altre terre  pubbliche  o  private  in  cui  sara'
possibile  acquisire  dati  tecnico-economici, organizzativi, nonche'
espletare corsi di formazione professionale.
  3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese
oltre alle  gia'  previste  attivita'  di  carattere  agri-turistico,
attivita' di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.