Art. 36.
     Attivita' venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie
 
  1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie e' consentita
esclusivamente  l'attivita'  venatoria  controllata  ed  a  pagamento
secondo  le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno.
L'attivita' venatoria nei  confronti  della  selvaggina  naturale  di
passo  e della volpe puo' essere esercitata, dai cacciatori muniti di
autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento  aziendale,
nei  giorni  e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal
calendario venatorio.
  2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere  istituite
zone  di  addestramento  cani  con  abbattimento  di  fauna selvatica
allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 38.