Art. 36. Attivita' venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie 1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie e' consentita esclusivamente l'attivita' venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attivita' venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe puo' essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio. 2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 38.