Art. 37.
           Requisiti individuali per l'esercizio venatorio
               nelle aziende agri-turistico-venatorie
 
  1.  L'attivita'  venatoria  controllata  nell'ambito   dell'azienda
agri-turistico-venatoria  puo' essere esercitata da cacciatori muniti
dir regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.
  2. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria sulla  fauna  selvatica
immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie
non   e'   necessario  il  possesso  della  autorizzazione  regionale
all'esercizio dell'attivita' venatoria di cui all'art. 45.