Art. 37. Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie 1. L'attivita' venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria puo' essere esercitata da cacciatori muniti dir regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia. 2. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non e' necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attivita' venatoria di cui all'art. 45.