Art. 38.
                  Addestramento e allenamento cani
 
  1. Le province, su richiesta di associazioni venatorie  o  cinofile
riconosciute  o  di  produttori  agricoli singoli o associati, previo
assenso   scritto   dei   proprietari   o   conduttori   dei    fondi
territorialmente     interessati,    in    attuazione    del    piano
faunistico-venatorio,  autorizzano  l'istituzione   e   regolano   la
gestione  di  campi  per  l'addestramento e l'allenamento dei cani in
aree delimitate.
  2. Nelle aree destinate  all'addestramento  e  all'allenamento  dei
cani   e'   consentito  l'abbattimento  di  selvaggina  allevata  per
l'addestramento dei cani.
  3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1  e  2  e'  consentita
negli  A.T.C.  e nelle aziende agrituristico-venatorie. Nelle aziende
faunistico-venatorie sono consentite le attivita cinofile nelle forme
compatibili con le finalita' del piano faunistico-venatorio.