Art. 38. Addestramento e allenamento cani 1. Le province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate. 2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani e' consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani. 3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 e' consentita negli A.T.C. e nelle aziende agrituristico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attivita cinofile nelle forme compatibili con le finalita' del piano faunistico-venatorio.