Art. 4.
      Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE
 
  1.   In   attuazione   delle  Direttive  CEE  e  delle  Convenzioni
internazionali di cui al precedente art.  2,  la  Regione  istituisce
oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al
mantenimento  ed  alla  sistemazione  degli  habitat ricompresi anche
nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla  realizzazione
degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione
di nuovi biotopi.
  2.  Tutte  le  isole  di  pertinenza  della  Regione autonoma della
Sardegna, ad  eccezione  di  La  Maddalena,  Caprera,  San  Pietro  e
Sant'Antioco,   sono   dichiarate   oasi   permanenti  di  protezione
faunistica e di cattura.
  3. Gli interventi e le opere previsti e da  realizzare  nell'ambito
della   pianificazione   urbanistico-territoriale   e   di   sviluppo
economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono  tenere,
conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite
in  oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle
individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della
direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a
preventiva valutazione della loro compatibilita' con le finalita'  di
cui al precedente comma 1.