Art. 40. Esercizio di caccia 1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 41. 2. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 3. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.