Art. 40.
                         Esercizio di caccia
 
  1.    Costituisce   esercizio   di   caccia   ogni   atto   diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi di cui all'art. 41.
  2. E' considerato, altresi', esercizio di caccia  il  vagare  o  il
soffermarsi  con  i  mezzi  destinati a tale scopo o in attitudine di
ricerca  della  fauna  selvatica  o  di  attesa  della  medesima  per
abbatterla o catturarla.
  3.  Ogni  altro  modo  di  abbattimento  e'  vietato, salvo che non
avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
  4. Nelle zone consentite,  la  fauna  selvatica  appartiene  a  chi
legittimamente  la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al
feritore.