Art. 41. Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12. 2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. 5. Al cacciatore e' consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 della presente legge. 6. Ogni cacciatore non puo' utilizzare piu' di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.