Art. 41.
           Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria
 
  1. L'attivita' venatoria e' consentita con  l'uso  del  fucile  con
canna   ad   anima   liscia   fino  a  due  colpi,  a  ripetizione  e
semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di  due  cartucce,
oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.
  2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore
e non lasciati sul luogo di caccia.
  3.  Sono  vietate  tutte  le  armi  e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
  4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso  di  caccia
e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite,  gli  utensili  da  punta  e da taglio atti alle esigenze
venatorie.
  5.  Al cacciatore e' consentito farsi aiutare, per condurre i cani,
da persone non munite dell'autorizzazione regionale di  cui  all'art.
45 della presente legge.
  6.  Ogni  cacciatore  non  puo'  utilizzare  piu' di tre cani fatta
eccezione per i cani da seguito durante la  caccia  in  battuta  alla
volpe e al cinghiale.