Art. 42. Requisiti per l'esercizio della caccia 1. L'attivita' venatoria in Sardegna puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta', abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'art. 43, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 e di una polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con i massimali indicati dall'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.