Art. 42.
               Requisiti per l'esercizio della caccia
 
  1.  L'attivita' venatoria in Sardegna puo' essere esercitata da chi
abbia  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta',  abbia  conseguito
l'abilitazione  all'esercizio  della  caccia  di cui all'art. 43, sia
munito  della  licenza  di  porto  di  fucile  per  uso  di   caccia,
dell'autorizzazione  regionale  di  cui  all'art. 45 e di una polizza
assicurativa per la  responsabilita'  civile  verso  terzi  derivante
dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria e di
una   polizza  assicurativa  per  infortuni  correlata  all'esercizio
dell'attivita' venatoria, con  i  massimali  indicati  dall'art.  12,
commi  8  e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed
integrazioni.
  2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima  licenza,  il
cacciatore  puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile  per  uso  di
caccia  rilasciata  almeno  tre  anni  prima,  che non abbia commesso
violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca
della licenza.