Art. 44. Nomina e durata della commissione 1. La commissione di cui all'art. 43 e' presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia o suo sostituto. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia. 3. Il provvedimento di nomina della commissione prevede altresi', la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute. 4. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.