Art. 44.
                  Nomina e durata della commissione
 
  1.  La  commissione  di cui all'art. 43 e' presieduta dal dirigente
del settore provinciale  o  dell'ufficio  provinciale  competente  in
materia o suo sostituto.
  2.  Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un dipendente della
provincia.
  3. Il provvedimento di nomina della commissione  prevede  altresi',
la   nomina   dei   membri  supplenti  onde  assicurare  il  regolare
svolgimento delle sedute.
  4. Ai componenti la commissione  spetta  il  trattamento  economico
stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.