Art. 45. Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia 1. Per esercitare l'attivita' venatoria in Sardegna e' istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo art. 46. 2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca. 3. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorita' al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.