Art. 45.
        Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia
 
  1.  Per  esercitare  l'attivita' venatoria in Sardegna e' istituita
una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente  della
Giunta regionale ai sensi del successivo art. 46.
  2.  La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per
uso di caccia comporta rispettivamente la  revoca  o  la  sospensione
dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per
un  periodo  corrispondente  alla  durata  della  sospensione o della
revoca.
  3.  L'assessorato  regionale  della  difesa  dell'ambiente  cura  i
rapporti   con   le   competenti   autorita'  al  fine  di  acquisire
tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti  per  violazioni
alle  leggi  sull'esercizio  della  caccia  e  sulla protezione della
fauna,  per  la  loro  annotazione  nell'apposita  anagrafe   e   per
l'applicazione  delle sanzioni amministrative previste nella presente
legge.