Art. 46. Contenuti e modalita' di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia 1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia e' rilasciata dal Presidente della giunta regionale tramite i sindaci dei comuni e per i non residenti tramite l'assessore regionale della difesa dell'ambiente. 2. Gli interessati devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda diretta al Presidente della giunta regionale. 3. Alla domanda devoo essere allegati: a) una copia della domanda in carta libera per l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente; b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia; c) copia autenticata delle polizze assicurative; d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'art. 87. 4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalita' sopra indicate, tra il 1 aprile ed il 31 maggio, al Presidente della giunta regionale tramite l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla regione di residenza. 5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validita' di un anno. La sua validita' e' subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovra' essere allegata all'autorizzazione. 6. L'autorizzazione regionale contiene come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attivita' venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia. 7. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria. 8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria. 9. La concessione della autorizzazione e' subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.