Art. 46.
        Contenuti e modalita' di rilascio dell'autorizzazione
                    per l'esercizio della caccia
 
  1. L'autorizzazione  regionale  per  l'esercizio  della  caccia  e'
rilasciata  dal  Presidente  della giunta regionale tramite i sindaci
dei comuni e per i non residenti tramite l'assessore regionale  della
difesa dell'ambiente.
  2.  Gli  interessati  devono  presentare  al  sindaco del comune di
residenza domanda diretta al Presidente della giunta regionale.
  3. Alla domanda devoo essere allegati:
   a)  una  copia  della  domanda  in  carta libera per l'assessorato
regionale della difesa dell'ambiente;
   b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per  uso  di
caccia;
   c) copia autenticata delle polizze assicurative;
   d)  l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento,
sull'apposito conto corrente postale istituito dalla  Regione  sarda,
della tassa di concessione regionale di cui all'art. 87.
  4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le
formalita'  sopra  indicate,  tra  il  1  aprile  ed il 31 maggio, al
Presidente della giunta  regionale  tramite  l'assessorato  regionale
della  difesa  dell'ambiente.  Oltre agli allegati di cui al comma 3,
devono  allegare  alla  domanda  copia  autenticata   del   tesserino
regionale rilasciato dalla regione di residenza.
  5.  L'autorizzazione  regionale  per l'esercizio della caccia per i
residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di  porto  di
fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale
per  l'esercizio  della  caccia  per  i  non residenti in Sardegna ha
validita' di un anno. La sua validita' e'  subordinata  al  pagamento
della  tassa  di  concessione.  La  ricevuta  o copia autenticata del
versamento dovra' essere allegata all'autorizzazione.
  6. L'autorizzazione regionale contiene come  parte  integrante,  un
libretto  venatorio  suddiviso  in fogli corrispondenti alle stagioni
venatorie nel quale il cacciatore, nel  corso  di  ogni  giornata  di
caccia  effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data
di caccia la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia  ove  viene
esercitata  la  caccia.  La  data  e  l'ambito territoriale di caccia
devono  essere  segnati   al   momento   dell'inizio   dell'attivita'
venatoria.  La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano
che viene incarnierata mentre la selvaggina  migratoria  deve  essere
segnata al termine della giornata di caccia.
  7.  E'  fatto  obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di
trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata
venatoria,  e  comunque  non  oltre  il  31  marzo,   all'assessorato
regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio
di  cui  al  comma  6,  contenente  le  annotazioni  sulla selvaggina
abbattuta nella passata stagione venatoria.
  8. Gli organi di gestione delle aziende  faunistico-venatorie  sono
tenuti   a   trasmettere   all'assessorato   regionale  della  difesa
dell'ambiente, entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  comma  7,  le
statistiche  degli  abbattimenti  di  fauna  selvatica effettuati nel
territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.
  9.  La  concessione  della  autorizzazione  e'   subordinata   alla
restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.