Art. 47.
                      Documenti del cacciatore
 
  1. Durante l'esercizio dell'attivita' venatoria, il cacciatore deve
essere  munito  della  licenza  di porto di fucile per uso di caccia,
dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento
della  tassa  di  concessione  regionale   annuale   e   del   premio
assicurativo  e  deve  presentarli  ad ogni richiesta degli agenti di
vigilanza. I cacciatori  non  residenti  in  Sardegna  devono  essere
muniti  anche  del  tesserino  di  cui al comma 12 dell'art. 12 della
legge n. 157 del 1992.