Art. 47. Documenti del cacciatore 1. Durante l'esercizio dell'attivita' venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992.