Art. 49. Periodo di caccia 1. Ai fini dell'attivita' venatoria nel territorio della Sardegna e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni: a) Cinghiale (Sus scrofa), dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo; b) lettera soppressa per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 24 luglio 1998 che ne ha dichiarato l'illeggittimita'; c) Tortora selvatica (Streptopelia turtur), dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate. 2. L'attivita' venatoria puo' essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali. 3. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio e' redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario. 4. Nei giorni di caccia e' consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purche' con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.