Art. 49.
                          Periodo di caccia
 
  1. Ai fini dell'attivita' venatoria nel territorio  della  Sardegna
e'  consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'art.
48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e  il  31
gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:
   a)  Cinghiale (Sus scrofa), dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno
successivo;
   b) lettera  soppressa  per  effetto  della  sentenza  della  Corte
costituzionale  n.  323  del  24  luglio  1998  che  ne ha dichiarato
l'illeggittimita';
   c) Tortora selvatica (Streptopelia turtur), dal  primo  giorno  di
settembre per un massimo di due giornate.
  2.  L'attivita'  venatoria puo' essere consentita per un massimo di
due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle  giornate
festive infrasettimanali.
  3.  La  caccia  e'  consentita da un'ora prima del sorgere del sole
fino ad un'ora dopo il tramonto.  Al  momento  della  emanazione  del
calendario  venatorio  e'  redatto  un  elenco delle effemeridi per i
giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.
  4. Nei giorni di caccia e' consentito recarsi presso  il  punto  di
caccia  o  di  rientro,  purche'  con  il  fucile  scarico,  in orari
antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.