Art. 5. Specie tutelate 1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta' nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti. 2. La Regione, in armonia con le direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'art. 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonche' alle specie e sottospecie endemiche. 3. E' vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge. 4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna e' vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima. 5. Non e' considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge. 6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.