Art. 5.
                           Specie tutelate
 
  1.  Fanno  parte  della  fauna  selvatica,  oggetto di tutela della
presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi  dei
quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in
stato  di  naturale  liberta'  nel territorio regionale e nelle acque
territoriali ad esso prospicienti.
  2. La Regione, in armonia con le direttive  comunitarie  e  con  le
Convenzioni  internazionali  di  cui all'art. 2, persegue lo scopo di
assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo  habitat,
con  particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare,
nonche' alle specie e sottospecie endemiche.
  3. E'  vietato  ogni  atto  diretto,  o  indiretto,  che  determini
l'uccisione  e  la  cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna
selvatica  particolarmente   protetta,   anche   sotto   il   profilo
sanzionatorio,  di  cui  all'allegato elenco, che fa parte integrante
della presente legge.
  4. Durante il periodo di  nidificazione  dell'avifauna  e'  vietata
qualsiasi forma di disturbo alla medesima.
  5. Non e' considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e
luoghi consentiti dalla presente legge.
  6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti
e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.