Art. 50. Calendario venatorio 1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale. 2. Entro il 31 maggio le province, sentiti i comitati provinciali faunistici e i comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale. 3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua: a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'art. 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali; b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili; c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attivita' venatoria secondo le disposizioni della presente legge.