Art. 50.
                        Calendario venatorio
 
  1. L'assessore regionale  della  difesa  dell'ambiente  adotta,  su
deliberazione  del comitato regionale faunistico, con proprio decreto
da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.
  2. Entro il 31 maggio le province, sentiti i  comitati  provinciali
faunistici   e   i   comitati   direttivi   degli   A.T.C.,   inviano
all'assessorato  regionale  della  difesa   dell'ambiente   proposte,
accompagnate  da  apposite  relazioni tecnico-scientifiche, in ordine
alla formazione del calendario venatorio annuale.
  3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
   a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di
caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati  nell'art.    49,
nei   comprensori   faunistico-venatori  e  con  le  variazioni  rese
necessarie   dal   coordinamento   dei   piani    faunistico-venatori
provinciali;
   b)  il  prelievo  massimo,  giornaliero e stagionale, delle specie
cacciabili;
   c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria  a  conseguire  gli
obiettivi  della  pianificazione  e gestione dell'attivita' venatoria
secondo le disposizioni della presente legge.