Art. 51.
                        Limitazioni e divieti
 
  1. L'assessore regionale della  difesa  dell'ambiente,  avvalendosi
dell'Istituto  regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato
regionale faunistico e le province interessate,  qualora  ricorra  la
necessita'   di  proteggere  la  fauna  selvatica,  per  sopravvenute
particolari condizioni stagionali e  climatiche,  o  per  malattie  o
altre  calamita',  puo'  limitare  o  vietare  su  tutto  o parte del
territono regionale l'esercizio venatorio.
  2. L'assessore regionale della  difesa  dell'ambiente,  avvalendosi
dell'Istituto  regionale per la fauna selvatica e sentito il comitato
regionale  faunistico  e  le  province  interessate,   puo'   vietare
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  nelle  localita'  di notevole
interesse   panoramico,   paesistico   o    turistico,    a    tutela
dell'integrita'  dei  cittadini e della quiete delle zone. In caso di
divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi  permanenti  di
protezione faunistica e di cattura.