Art. 51. Limitazioni e divieti 1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le province interessate, qualora ricorra la necessita' di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamita', puo' limitare o vietare su tutto o parte del territono regionale l'esercizio venatorio. 2. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il comitato regionale faunistico e le province interessate, puo' vietare l'esercizio dell'attivita' venatoria nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrita' dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.