Art. 52.
 Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata (A.T.C.)
 
  1.  Nel territorio regionale destinato all'attivita' di caccia sono
istituiti gli ambiti territoriali  di  caccia  programinata  (A.T.C.)
individuati  sulla  base  delle caratteristiche faunistico-ambientali
del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali  e  della
pressione venatoria esercitabile sul territorio.
  2.  Nell'individuazione  dell'A.T.C.  il piano faunistico-venatorio
regionale dovra' fare riferimento:
   a) ai con naturali ed alle opere rilevanti;
   b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna
selvatica indicate nel piano stesso.
  3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale
e sono individuati in un numero compreso  tra  otto  e  sedici  fatta
eccezione  per  le  isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro,
che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in  vigore
della presente legge.
  4.   Per   particolari  esigenze  di  conservazione  delle  realta'
geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di  caccia
possono estendersi in territori di piu' province.
  5.  La  proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma
3, dell'art. 12, contiene anche la proposta  di  delimitazione  degli
ambiti territoriali di caccia.
  6.  La prinia delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con
dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale  e  puo'  essere
modificata,  entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, anche prima  della  revisione  del  piano  faunistico
regionale.
  7.  La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali
di caccia  e'  adottata  con  decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  della difesa dell'ambiente,
sentito il parere della commissione consiliare competente in  materia
e del comitato regionale faunistico.