Art. 52. Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata (A.T.C.) 1. Nel territorio regionale destinato all'attivita' di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programinata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio. 2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio regionale dovra' fare riferimento: a) ai con naturali ed alle opere rilevanti; b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso. 3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in vigore della presente legge. 4. Per particolari esigenze di conservazione delle realta' geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di piu' province. 5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia. 6. La prinia delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale e puo' essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale. 7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e' adottata con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia e del comitato regionale faunistico.