Art. 53.
                        Gestione dell'A.T.C.
 
  1.  Ogni  ambito  territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato
dal piano faunistico-venatorio regionale,  e'  gestito  dal  comitato
direttivo di cui all'art. 17.
  2.  Il  regolamento  di attuazione della presente legge individua i
criteri  per  la  gestione  tecnica  e  amministrativa  degli  ambiti
territoriali di caccia.
  3. Il comitato direttivo provvede a disciplinare:
   a) i criteri e le modalita' della partecipazione, anche economica,
dei  cacciatori  iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli
A.T.C.;
   b)  l'espletamento  delle  funzioni  amministrative,  contabili  e
finanziarie;
    c)   le   forme   di   partecipazione  democratica  dei  soggetti
interessati  alla  definizione   e   all'attuazione   del   programma
faunistico-venatorio annuale;
   d)  la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata
in carica.
  4. Per gravi  e  comprovate  esigenze  faunistiche  ed  eccezionali
situazioni   ambientali   o   gestionali,   il   comitato   direttivo
dell'A.T.C., entro quindici  giorni  dall'emanazione  del  calendario
venatorio regionale, puo' proporre eventuali modifiche alle modalita'
di esercizio della caccia, mediante:
   a)  la  modifica  delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali
cacciabili;
   b) la modifica del  numero  delle  giornate  settimanali  e  degli
orari;
   c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente
alla fauna stanziale;
   d)  l'individuazione  e la delimitazione, per periodi limitati, di
zone di rispetto sulle quali e' vietato l'esercizio della caccia.
  5.  Il  comitato  direttivo  dell'A.T.C.  da'  comunicazione  delle
proposte  all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la
loro approvazione. Le  limitazioni  programmate  sono  comunicate  al
comitato  regionale  faunistico  che deve esprimere il proprio parere
obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla  ricezione  della
comunicazione.    Sulla  base di tale parere l'assessore della difesa
dell'ambiente delibera con proprio decreto.