Art. 53. Gestione dell'A.T.C. 1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, e' gestito dal comitato direttivo di cui all'art. 17. 2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia. 3. Il comitato direttivo provvede a disciplinare: a) i criteri e le modalita' della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.; b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie; c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale; d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica. 4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il comitato direttivo dell'A.T.C., entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, puo' proporre eventuali modifiche alle modalita' di esercizio della caccia, mediante: a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili; b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari; c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale; d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali e' vietato l'esercizio della caccia. 5. Il comitato direttivo dell'A.T.C. da' comunicazione delle proposte all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.