Art. 54.
                  Gestione finanziaria dell'A.T.C.
 
  1.  Con  il  piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica
l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione  che
puo'  essere  richiesta  ai  cacciatori  a  copertura  delle spese di
gestione. La  quota  di  partecipazione  dovuta  dai  cacciatori  non
appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, e' rapportata alle
giornate  venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con
il piano regionale.
  2.  Le  quote  di  partecipazione  sono  introitate  dal   comitato
direttivo  dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi
programmati.
  3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:
   a)  dalla  quota  delle  tasse  di  concessione  regionale  per  i
contributi  da  erogarsi  ai  proprietari  ed  ai conduttori di fondi
rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;
   b)  dalla  quota  delle  tasse  di  concessione  regionale  per  i
risarcimenti  da  corrispondersi  ai  proprietari e ai conduttori dei
fondi  per  i  danni,  non  altrimenti  risarcibili,  provocati  alla
produzione  agricola  e zootecnica e alle opere approntate su terreni
coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall'attivita' venatoria.
  4. Ogni comitato drettivo dell'A.T.C.  ha  facolta'  di  spesa  nei
limiti   dei   compiti   attribuiti  dalla  presente  legge  e  delle
disponibilita' di bilancio.
  5. Il comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo
entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si  riferisce  e
provvede  ad  inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della
relazione del collegio dei revisori dei conti, entro i trenta  giorni
successivi.  Esso provvede altresi ad approvare, entro il 28 febbraio
di   ogni   anno,   il   rendiconto   tecnico-finanziario    relativo
all'esercizio  precedente, corredato dalla relazione del collegio dei
revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i  trenta
giorni successivi.