Art. 54. Gestione finanziaria dell'A.T.C. 1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che puo' essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, e' rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale. 2. Le quote di partecipazione sono introitate dal comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati. 3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite: a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia; b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria. 4. Ogni comitato drettivo dell'A.T.C. ha facolta' di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilita' di bilancio. 5. Il comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresi ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.