Art. 55. Accesso all'A.T.C. 1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attivita' venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi i puo' avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densita' venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorita' indicate dagli articoli seguenti. 2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria puo' essere esercitato in tutti gli A.T.C. 3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale. 4. Il comitato direttivo dell'A.T.C. e' tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilita' indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorita' stabilite all'art. 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 5. Il comitato direttivo dell'A.T.C. provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia. 6. La Regione trasmette ad ogni comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza. 7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore puo' presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarita' o di abusi nel riconoscimento del diritto.