Art. 55.
                         Accesso all'A.T.C.
 
  1.   Ogni   cacciatore,   previa  domanda  al  competente  comitato
direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  nei  confronti  della   fauna
stanziale  e stanziale nobile. Per gli stessi i puo' avere accesso ad
altri ambiti, nei limiti di densita' venatoria, stabiliti  dal  piano
faunistico-venatorio   regionale  e  avuto  riguardo  alle  priorita'
indicate dagli articoli seguenti.
  2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria  puo'
essere esercitato in tutti gli A.T.C.
  3.  L'opzione  dell'ambito  prescelto  ha la durata di un anno e si
intende rinnovata  se  entro  il  31  maggio  il  cacciatore  non  fa
pervenire   richiesta  di  modifica  dell'indicazione  contenuta  nel
tesserino regionale.
  4. Il comitato direttivo dell'A.T.C.  e'  tenuto  a  soddisfare  le
richieste  di  partecipazione  del  cacciatore,  fino  al  limite  di
disponibilita' indicato nel piano  faunistico-venatorio  regionale  e
sulla base delle priorita' stabilite all'art. 56, entro trenta giorni
dal  ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici
giorni  successivi,   le   decisioni   assunte   all'interessato   ed
all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
  5.  Il comitato direttivo dell'A.T.C. provvede all'iscrizione delle
scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.
  6. La Regione trasmette ad ogni comitato direttivo degli A.T.C.  ed
alle province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi
nei territori di competenza.
  7. Avverso il mancato  accoglimento  dell'istanza  di  opzione,  il
cacciatore puo' presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni
dal ricevimento della relativa comunicazione.
  8.  La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento
del ricorso, adottando anche provvedimenti  sostitutivi  in  caso  di
irregolarita' o di abusi nel riconoscimento del diritto.