Art. 56. Ammissione all'A.T.C. 1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, da' diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita. 3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorita': a) residenti nella provincia ove ha sede l'A.T.C.; b) residenti nelle altre province della regione; c) residenti in altre regioni. 4. In ogni A.T.C., il comitato direttivo puo' ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorita' indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densita' venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. 5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorita' individuate ai precedenti commi.