Art. 56.
                        Ammissione all'A.T.C.
 
  1.  Il  cacciatore  partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il
comune in cui ha la residenza anagrafica o  risulta  essere  iscritto
all'A.I.R.E.  (Anagrafe  degli italiani residenti all'estero), ovvero
in  cui  sia  stato  iscritto  per  almeno  cinque  anni,  anche  non
consecutivi.
  2.   In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per  le
zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio
faunistico  omogeneo  ai  sensi  degli  articoli  51 e 73 della legge
regionale n. 32  del  1978,  da'  diritto  a  partecipare  all'A.T.C.
ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.
  3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto
le  scelte  compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti,
sono assegnati  dal  comitato  direttivo  dell'A.T.C.  ai  cacciatori
richiedenti secondo le seguenti priorita':
   a) residenti nella provincia ove ha sede l'A.T.C.;
   b) residenti nelle altre province della regione;
   c) residenti in altre regioni.
  4.  In  ogni A.T.C., il comitato direttivo puo' ammettere, inoltre,
tenendo conto delle priorita' indicate nei precedenti commi e  previo
assenso  della  Regione,  un  numero  di  cacciatori  superiori  alla
densita' venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale,
quando  siano  accertate  modificazioni  positive  della  popolazione
faunistica  o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici
prelievi a tutela delle produzioni agricole.
  5. Con il regolamento di attuazione della presente  legge,  saranno
individuati  i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener
conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti,
avuto riguardo alle priorita' individuate ai precedenti commi.