Art. 57. Partecipazione all'A.T.C. 1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al comitato direttivo la quota annuale di cui all'art. 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. 2. L'addestramento dei cani e' consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facolta' di accesso. 3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di: a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attivita' programmate; b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti; c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatono predisposto dal comitato direttivo.