Art. 57.
                      Partecipazione all'A.T.C.
 
  1.  I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e
corrispondono al comitato direttivo la quota annuale di cui  all'art.
54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato
direttivo  dell'A.T.C.  prevede una adeguata riduzione della quota di
partecipazione o altre forme di riconoscimento.
  2. L'addestramento dei cani e' consentito al cacciatore nell'A.T.C.
in cui ha facolta' di accesso.
  3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:
   a)  collaborare  alla  gestione  faunistica,   partecipando   alle
attivita' programmate;
   b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
   c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel
programma venatono predisposto dal comitato direttivo.