Art. 58. Divieto di caccia nei fondi rustici 1. Il proprietrio o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno. 2. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato puo' accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attivita' agricola svolta nel fondo o contrasta con attivita' sociali ed ambientali opportunamente documentate. 3. Il divieto e' segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera clijara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'art. 22, comma 1. 4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'art. 61, sono tenuti a notificare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico. 5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e' vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno del divieto. 6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia e' dovuto, dai comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalita' di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorita', dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.