Art. 58.
                 Divieto di caccia nei fondi rustici
 
  1.  Il  proprietrio  o conduttore che intenda vietare la caccia nel
proprio fondo rustico deve presentare all'assessorato regionale della
difesa  dell'ambiente  richiesta  motivata,   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli
anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.
  2.   L'assessorato  regionale  della  difesa  dell'ambiente,  entro
sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   richiesta,   comunica
l'accoglimento   o   il   rifiuto  della  domanda  all'interessato  e
all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta.
L'Assessorato puo' accogliere la domanda se accerta  che  l'esercizio
della  caccia  arreca danno all'attivita' agricola svolta nel fondo o
contrasta  con  attivita'  sociali   ed   ambientali   opportunamente
documentate.
  3.  Il  divieto  e'  segnalato  mediante  l'apposizione di tabelle,
esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del  fondo,  le
quali delimitano in maniera clijara e visibile il perimetro dell'area
interessata.    La  superficie  dei  fondi  sottratti  alla  gestione
programmata della caccia entra a far parte della quota di  territorio
di cui all'art.  22, comma 1.
  4.   Il   proprietario  o  il  conduttore  di  fondi  chiusi,  come
individuati alla lettera s) dell'art. 61, sono  tenuti  a  notificare
all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla provincia
competente  i  dati  relativi  a  tali  aree. Gli stessi provvedono a
delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da  apporsi
a proprio carico.
  5.  Nei  fondi  sottratti alla gestione programmata della caccia e'
vietato  a  chiunque,  compreso  il  proprietario  o  il  conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno del divieto.
  6.  Ai  proprietari  o  ai  conduttori dei fondi utilizzati ai fini
della gestione programmata  della  caccia  e'  dovuto,  dai  comitati
direttivi  degli A.T.C., un contributo le cui modalita' di erogazione
sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge,
tenuto conto delle priorita', dei parametri e dei criteri individuati
dal piano faunistico-venatorio regionale.