Art. 6. Cattura e abbattimento autorizzati 1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'art. 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'art. 9, ha facolta' di: a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione; b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalita', permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi; c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione; d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessita' tecniche di studio o di ripopolamento di altre localita'. La faun catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle localita' da ripopolare; e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo e' praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici; f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potra' altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purche' muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio. 2. L'attivita' di. cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di intesa con l'istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attivita' e' svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring). 3. L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'assessore della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. 4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto nazionale della fauna selvatica. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sara' inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunita' europea, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva CEE 79/409.