Art. 6.
                 Cattura e abbattimento autorizzati
 
  1.  L'assessore  regionale  della difesa dell'ambiente, avvalendosi
dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'art. 100  e
sentito  il  parere del Comitato regionale faunistico di cui all'art.
9, ha facolta' di:
   a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di  studio
e  di  riserva  scientifica,  zoologi e ricercatori universitari o di
altri istituti scientifici, a catturare esemplari  appartenenti  alle
specie  incluse  nell'elenco  di  cui  al  comma  3 dell'art. 5, alle
condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
   b) accordare in ogni  tempo  agli  stessi  soggetti  di  cui  alla
lettera  a),  sulla  base  di precise modalita', permessi a catturare
piccoli nati o prendere uova o nidi;
   c)  autorizzare  osservatori  ornitologici,  istituti di ricerca e
singoli ricercatori, che si occupino dello studio  delle  migrazioni,
ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di
uccelli,  anche  di  specie proibite a condizioni da stabilirsi volta
per volta con la stessa autorizzazione;
   d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi  permanenti
di  protezione  faunistica  e  di  cattura e nelle zone temporanee di
ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessita' tecniche
di studio o di ripopolamento di altre localita'.  La  faun  catturata
per  il  ripopolamento deve essere subito liberata nelle localita' da
ripopolare;
   e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della
fauna selvatica, idonei piani di intervento per  il  controllo  delle
popolazioni  di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia
per assicurare la migliore gestione del  patrimonio  zootecnico,  per
motivi  sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per
la  tutela  delle  produzioni  zoo-agro-forestali  ed   ittiche.   Il
controllo  e'  praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi
ecologici;
   f) predisporre  piani  di  abbattimento,  qualora  sia  verificata
l'inefficacia  dei  predetti  metodi,  la  cui attuazione deve essere
affidata al personale del Corpo forestale e di  vigilanza  ambientale
che  potra' altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi
sui quali si attuano i piani medesimi purche'  muniti  di  licenza  e
dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio.
  2.  L'attivita'  di.  cattura  temporanea per l'inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica di intesa con  l'istituto  regionale
per  la  fauna  selvatica. Tale attivita' e' svolta secondo lo schema
nazionale  di  inanellamento   previsto   dall'Unione   europea   per
l'inanellamento (Euring).
  3.  L'attivita'  di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente
da titolari di specifica  autorizzazione,  rilasciata  dall'assessore
della  difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a  specifici  corsi
di  istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del
relativo esame finale.
  4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene  uccelli
inanellati  di  darne  notizia all'Assessorato regionale della difesa
dell'ambiente, il quale provvede ad  informare  l'Istituto  nazionale
della fauna selvatica.
  5.  Entro  il  31  marzo  di ogni anno, l'Istituto regionale per la
fauna  selvatica   predispone   una   relazione   sulle   statistiche
concernenti  gli  abbattimenti  dell'avifauna  migratoria  che  sara'
inviata, tramite il  Ministero  competente,  alla  Commissione  della
Comunita' europea, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva CEE 79/409.