Art. 61.
                            D i v i e t i
 
  1. E' vietato a chiunque:
   a) l'esercizio venatorio  nei  giardini,  nei  parchi  pubblici  e
privati,  nei  parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad
attivita' sportive;
   b)  l'esercizio  venatorio  alla  fauna  stanziale  negli   ambiti
territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;
   c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali;
   d)  l'esercizio  venatorio  nelle  oasi  permanenti  di protezione
faunistica e di cattura e nelle zone temporanee  di  ripopolamento  e
cattura,  nei  centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale, nonche' nelle foreste  demaniali  istituite  in  oasi
permanenti di protezione faunistica e di cattura;
   e)  l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed  ove  il  divieto   sia   richiesto   a   giudizio   insindacabile
dell'autorita'  militare,  o  dove esistano beni monumentali, purche'
dette zone siano delimitate da  tabelle  recanti  la  scritta:  "Zona
militare - Divieto di caccia" - "Monumento ... - Divieto di caccia";
   f)   l'esercizio  venatorio  nelle  aie  e  nelle  corti  o  altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese  nel  raggio  di
150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto  di  lavoro  e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da  strade  carrozzabili,  eccettuate  le
strade poderali e interpoderali;
   g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile   da   caccia  con  canna  ad  anima  liscia,  o  da  distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e  stabili
adibiti  ad  abitazione  o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle  poderali  ed
interpoderali;  di  funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi,  recinti  ed  altre  aree  delimitate
destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
   h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone
ove  e'  vietata  l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio dalla presente legge, di armi da sparo  per  uso  venatorio
che non siano scariche e in custodia;
   i)  cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri  o  tute  impermeabili  da  sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua;
   l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
   m)  cacciare  da  veicoli  a trazione meccanica da aeromobili e da
natanti spinti a velocita' superiore a 5 km/h;
   n)  cacciare  a  distanza  inferiore  a  150  metri  da   macchine
operatrici agricole in funzione;
   o)  cacciare  su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve;
   p) cacciare negli stagni, nelle paludi  e  negli  specchi  d'acqua
artificiali  in  tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
   q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di  uccelli,  di
rettili  e  anfibi  catturati con mezzi non consentiti dalla presente
legge;
   r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici  col
sistema della battuta;
   s)  l'esercizio  della  caccia  nei  fondi  chiusi  da  muro, rete
metallica o altra effettiva chiusura,  di  altezza  non  inferiore  a
metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la
profondita'  di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti
fondi la cattura della fauna selvatica puo' essere effettuata a  cura
del   Corpo   forestale   e   di   vigilanza  ambientale,  su  parere
dell'Istituto regionale per la  fauna  selvatica,  soltanto  ai  fini
della   protezione   delle  colture;  la  fauna  selvatica  stanziale
catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra localita';
   t)  cacciare  o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora
dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i  casi
previsti dall'art. 6 della presente legge;
   u)  prendere  e  detenere  uova, nidi e piccoli nati di mammiferi,
uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla  fauna  selvatica,  salvo
che  nei  casi  previsti  all'art.  6,  o  nelle  zone  temporanee di
ripopolamento e di cattura,  nei  centri  di  riproduzione  di  fauna
selvatica  allo  stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione
faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione  o  morte,
purche',  in  tale  ultimo  caso,  se  ne  dia  pronto  avviso  nelle
ventiquattro ore successive alla competente autorita' di vigilanza;
   v) usare richiami vivi, al di fuori dei  casi  previsti  dall'art.
6;
   z)  usare  a  fini  di  richiamo  uccelli vivi accecati o mutilati
ovvero  legati  per  le  ali  e  richiami  acustici  a  funzionamento
meccanico,   elettromagnetico   o   elettromeccanico,   con  o  senza
amplificazione del suono;
   aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati,  esche  o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole,  lacci,  archetti  o  congegni  similari;  fare  impiego di
civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda;  fare
impiego di balestre;
   bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
   cc) l'uso di armi munite di silenziatore;
   dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
   ee) l'uso del furetto;
   ff)  vendere  a  privati  e  detenere  da  parte di questi reti da
uccellagione;
   gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna  selvatica,
fatte   salve  le  utilizzazioni  per  fini  scientifici  autorizzate
dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
   hh) rimuovere, danneggiare o comunque  rendere  inidonee  al  loro
fine  le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a
specifici  ambiti   territoriali,   ferma   restando   l'applicazione
dell'art.  635 del codice penale;
   ii)  usare  il  parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle
oasi di protezione faunistica e  nelle  zone  a  protezione  speciale
(ZPS)  durante  il  periodo di riproduzione della fauna selvatica, in
particolare delle specie incluse nell'allegato II  della  Convenzione
di Berna;
   ll)  disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica,
in particolare quella inclusa nell'allegato II della  Convenzione  di
Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
  2.  Nel  novero delle armi da fuoco il cui uso e' proibito non sono
compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente  a  segnale
d'allarme.