Art. 65. Imbalsamazione e conciatura 1. Coloro che esercitano un'attivita' di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 2. E' sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonche' della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici. 3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione.