Art. 65.
                     Imbalsamazione e conciatura
 
  1.   Coloro  che  esercitano  un'attivita'  di  impagliatore  o  di
conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere
in  possesso  di   un'autorizzazione   rilasciata   dalla   provincia
competente per territorio.
  2.  E' sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di
fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonche' della selvaggina
in  periodi  di  chiusura  della  caccia,  se  non  dietro  specifica
autorizzazione  dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente
per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.
  3. Con  il  regolamento  di  attuazione  della  presente  legge  si
provvede   a   disciplinare   l'attivita'   di   tassidermia   e   di
imbalsamazione.