Art. 66.
  Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta
 
  1. E' vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o  comunque
porre  in  commercio  ogni specie di fauna selvatica morta o parti di
essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna
selvatica importata dall'estero e quella proveniente  da  allevamenti
per  scopi  alimentari  deve  essere  munita di apposito contrassegno
idoneo a identificarne la provenienza.
  2.  E'  vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica
morta.
  3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione  regionale
che  si  rechino  fuori  dal  territorio della Sardegna e' consentito
portare con se' un numero di capi di fauna selvatica  morta  pari  al
numero  massimo  consentito  dal  calendario  venatorio  per una sola
giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.
  4. La fauna selvatica deve  essere  esibita  agli  agenti  doganali
insieme ai documenti citati.
  5.  Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano
alla   fauna   selvatica   immessa   e   abbattuta   nelle    aziende
agrituristico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza,
mediante     una     dichiarazione    del    titolare    dell'azienda
agri-turistico-venatoria.