Art. 66. Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta 1. E' vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza. 2. E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta. 3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna e' consentito portare con se' un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario. 4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati. 5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agrituristico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.