Art. 67.
            Divieto di commercio di fauna selvatica viva
 
  1. E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere,  detenere  per
vendere  e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica
viva, fatta eccezione per le  strutture  periferiche  dell'asessorato
regionale  della difesa dell'ambiente a cio' abilitate e per i centri
pubblici   e   privati   di   riproduzione,   gli   allevamenti,   le
organizzazioni  e le persone appositamente autorizzate dall'assessore
regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.