Art. 67. Divieto di commercio di fauna selvatica viva 1. E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'asessorato regionale della difesa dell'ambiente a cio' abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.