Art. 69.
                 Divieto di caccia in valle da pesca
 
  1.  La caccia puo' essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in
qualsiasi specchio d'acqua ove  si  eserciti  l'attivita'  di  pesca,
nonche'  nei  canali  delle valli salse da pesca quando il possessore
sia autorizzato dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente
e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art.  39
della  presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta "Valle
da pesca - Divieto di caccia".
  2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in  oasi
permanenti di protezione faunistica e di cattura.