Art. 69. Divieto di caccia in valle da pesca 1. La caccia puo' essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attivita' di pesca, nonche' nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 39 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta "Valle da pesca - Divieto di caccia". 2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.