Art. 7. Organi di tutela 1. Alla tutela, alla coservazione, al miglioramento sia delle comunita' animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge: a) l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente; b) il comitato regionale faunistico; c) le province; d) i comitati provinciali faunistici; e) i comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).