Art. 7.
                          Organi di tutela
 
  1.  Alla  tutela,  alla  coservazione,  al  miglioramento sia delle
comunita' animali sia degli ambienti, e alla gestione  dell'esercizio
venatorio  provvedono,  secondo  le  competenze loro attribuite dalla
presente legge:
   a) l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
   b) il comitato regionale faunistico;
   c) le province;
   d) i comitati provinciali faunistici;
   e) i  comitati  direttivi  degli  ambiti  territoriali  di  caccia
(A.T.C.).