Art. 70.
                Divieto di caccia in aree particolari
 
  1.  Nelle  oasi  permanenti  di protezione faunistica e di cattura,
nelle zone temporanee di  ripopolamento  e  di  cattura,  nelle  zone
pubbliche  o  private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo
di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni
di cui agli articoli 29 e 30, l'esercizio della caccia e' vietato per
tutto il periodo della loro durata.
  2. E' considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma  1
anche  quello  che  si  esercita lungo le vie di comunicazione, linee
ferroviarie, torrenti, canali delle  valli  salse  da  pesca,  argini
relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.
  3.  Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi
d'acqua, la caccia e' vietata a chiunque fino  alla  distanza  di  50
metri dal confine perimetrale delle aree stesse.