Art. 70. Divieto di caccia in aree particolari 1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli articoli 29 e 30, l'esercizio della caccia e' vietato per tutto il periodo della loro durata. 2. E' considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino. 3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia e' vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.