Art. 71. Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia 1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'art. 38, nel periodo di divieto dell'attivita' venatoria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio. 2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresi', i giorni e le ore nei quali e' consentito l'addestramento. 3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso puo' essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.