Art. 71.
         Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia
 
  1.  L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la
disciplina di cui all'art. 38, nel periodo di divieto  dell'attivita'
venatoria,  devono  essere  autorizzati  dall'A.T.C.  competente  per
territorio.
  2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C.  indica  per  ogni  comune
dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili.
Indica,  altresi',  i  giorni  e  le  ore  nei  quali  e'  consentito
l'addestramento.
  3. Dal  trentesimo  giorno  precedente  l'apertura  generale  della
caccia esso puo' essere effettuato liberamente in tutti i terreni non
soggetti   a  vincoli  venatori  in  base  alla  presente  legge,  ad
esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.