Art. 72.
                          V i g i l a n z a
 
  1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata:
   a) al Corpo forestale e  di  vigilanza  ambientale  della  Regione
sarda,  agli  ufficiali  e  agli  agenti di polizia giudiziaria, alle
guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed  alle  guardie
giurate    incaricate    dalle    aziende    faunistico-venatorie   e
agri-turistico-venatorie;
   b)  alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole
e di protezione ambientale nazionali presenti  nel  Comitato  tecnico
faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali
presenti nel comitato regionale faunistico o nei comitati provinciali
faunistici  e  a  quelle  delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta
la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
  2.  Agli  appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale
della  Regione  sarda,  agli  ufficiali  e  agli  agenti  di  polizia
giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti
di   vigilanza,  e  vietato  l'esercizio  venatorio  nell'ambito  del
territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai
barracelli  e  alle  guardie   giurate   incaricate   dalle   aziende
faunistico-venatorie   e  dalle  aziende  agrituristico-venatorie  e'
vietato  l'esercizio  venatorio  durante   l'esercizio   delle   loro
fu'nzioni.
  3.  L'attestato  di  idoneita' per l'ottenimento della qualifica di
guardia volontaria previsto dall'art. 27, comma  4,  della  legge  n.
157   del   1992,   e'   rilasciato   da   una  commissione  nominata
dall'assessore  della  difesa  dell'ambiente  e  composta  da  cinque
membri,  esperti  di legislazione venatoria e legislazione sulle armi
da caccia, di cui:
   a)  due  rappresentanti  designati  dall'assessore  della   difesa
dell'ambiente di cui uno con funzioni di presidente;
   b)  un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole,
scelto dall'assessore sulla base di  terne  di  nomi  indicate  dalle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
   c)   un   rappresentate   delle   associazioni  venatorie,  scelto
dall'assessore regionale della difesa  dell'ambiente  sulla  base  di
terne  di  nomi  indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e
maggiormente rappresentative;
   d) un rappresentante  delle  associazioni  ambientalistiche  e  di
tutela  degli  animali,  scelto dall'assessore regionale della difesa
dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni
ambientalistice  e  di   tutela   degli   animali,   riconosciute   e
maggiormente rappresentative.
  4.  Ai  componenti  la  commissione spetta il trattamento economico
stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102).