Art. 72. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata: a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel comitato regionale faunistico o nei comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, e vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agrituristico-venatorie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro fu'nzioni. 3. L'attestato di idoneita' per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'art. 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, e' rilasciato da una commissione nominata dall'assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui: a) due rappresentanti designati dall'assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di presidente; b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; c) un rappresentate delle associazioni venatorie, scelto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative; d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistice e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative. 4. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102).