Art. 73.
                 Poteri degli addetti alla vigilanza
 
  1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per
quanto  non  esplicitamente  disposto  dalla  presente  legge,   sono
disciplinati dall'art. 28 della legge n. 157 del 1992.
  2.  Solo  in  caso  di contestazione di una delle infrazioni di cui
alla presente legge, sanzionate penalmente ex art. 30 della legge  n.
157  del  1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di
polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi  di
caccia con esclusione dei cani.
  3.  Nei  casi  di  applicazione di sanzione amministrativa, come da
art. 74, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le
relative contestazioni esclusivamente all'assessorato regionale della
difesa  dell'ambiente  e   per   conoscenza   all'A.T.C.   competente
territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'art. 30, comma 1,
lettere  a),  b),  c),  d), e) e l), della legge n. 157 del 1992, gli
addetti alla  vigilanza  venatoria  inviano  comunicazione  anche  al
questore,  il  quale  puo'  disporre  la  sospensione cautelare ed il
ritiro temporaneo della licenza  a  norma  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza.
  4.  Quando  e'  sequestrata  fauna  selvatica,  viva  o  morta, gli
ufficiali o gli agenti la  consegnano  all'ente  pubblico  localmente
preposto  alla disciplina dell'attivita venatoria, il quale, nel caso
di fauna viva  provvede  a  liberarla  in  localita'  adatta  ovvero,
qualora  non  risulti liberabile, a consegnarla al competente ufficio
regionale in grado di provvedere alla sua  riabilitazione  e  cura  e
alla  successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di
fauna viva sequestrata in campagna,  e  che  risulti  liberabile,  la
liberazione  e'  effettuata  sul  posto dagli agenti accertatori. Nel
caso di fauna  morta,  l'ente  pubblico  provvede  alla  sua  vendita
tenendo  la  somma ricavata a disposizione della persona cui e' stata
contestata l'infrazione,  ove  si  accerti  successivamente  che  non
sussiste;  se,  al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo
deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.  Gli
esemplari  di  rettili  e  anfibi  morti  vengono  consegnati  a cura
dell'ente pubblico agli istituti universitari e di ricerca o a musei.
  5. Della consegna o della  liberazione  di  cui  al  comma  3,  gli
ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono
descritte  le  specie  e  le condizioni degli esemplari sequestrati e
quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.