Art. 73. Poteri degli addetti alla vigilanza 1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge n. 157 del 1992. 2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex art. 30 della legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani. 3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da art. 74, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza all'A.T.C. competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al questore, il quale puo' disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. 4. Quando e' sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attivita venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in localita' adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione e' effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui e' stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli istituti universitari e di ricerca o a musei. 5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.