Art. 74.
                           S a n z i o n i
 
  1. A chi abbatte, cattura  o  detiene  un  esemplare  di  qualsiasi
specie   di   fauna   sempre   protetta  e'  comminata  una  sanzione
amministrativa da L. 10.000.000 a  L.  20.000.000  e  viene  altresi'
revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.
  2.  A  chi  abbatte,  cattura, o detiene in tempi e modi vietati un
esemplare di  qualsiasi  specie  di  fauna  prevista  nel  calendario
venatorio  e'  comminata una sanzione amininistrativa da L. 500.000 a
L. 3.000.000 se trattatasi di specie migratoria e da L.  1.000.000  a
L.  6.000.000 se trattasi di specie stanziale. Viene altresi' sospesa
l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque
anni.
  3. A  chi  supera  i  limiti  stabiliti  di  fauna  abbattibile  e'
comminata  una  sanzione  amministrativa  di  L. 50.000 a capo per la
specie migratoria, di L. 500.000 a capo per la specie stanziale e  di
L.  1.000.000  a  capo  per la specie nobile stanziale. AlIa sanzione
pecuniaria  consegue  altresi'  la  sospensione   dell'autorizzazione
regionale  alla  caccia  per  un  periodo  di tre mesi. Ogni recidiva
comporta  il  raddoppio  della   sanzione   pecuniaria   nonche'   la
sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.
  4.  Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge
si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.  31  della
legge n. 157 del 1992.
  5.  Per  le  residue violazioni della presente legge e non previste
dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992 e'  comminata  una  sanzione
ammistrativa  da  L.  100.000  a  L.  1.000.000.  Tali  sanzioni sono
raddoppiate in caso di recidiva.
  6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le
disposizioni della legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili.
  7. Qualora le aree di cui all'art. 61, comma 1, lettere b), c), d),
e), s) e quelle  in  genere  nelle  quali  siano  vigenti  divieti  o
limitazioni  di esercizio di attivita venatorie, non siano delimitate
ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'art.
39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la  caccia
essendosi  introdotto  in  dette aree senza aver potuto constatare la
vigenza del divieto o delle limitazioni a  causa  della  segnalazione
inadeguata.