Art. 74. S a n z i o n i 1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta e' comminata una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 e viene altresi' revocata l'autorizzazione regionale alla caccia. 2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio e' comminata una sanzione amininistrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 se trattatasi di specie migratoria e da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 se trattasi di specie stanziale. Viene altresi' sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni. 3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile e' comminata una sanzione amministrativa di L. 50.000 a capo per la specie migratoria, di L. 500.000 a capo per la specie stanziale e di L. 1.000.000 a capo per la specie nobile stanziale. AlIa sanzione pecuniaria consegue altresi' la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonche' la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni. 4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992. 5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992 e' comminata una sanzione ammistrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. 6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili. 7. Qualora le aree di cui all'art. 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attivita venatorie, non siano delimitate ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'art. 39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.