Art. 76.
                    Procedimenti per le sanzioni
 
  1. Le sanzioni amministrative previste dalla  presente  legge  sono
irrogate dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito
il parere del comitato regionale faunistico.
  2.  Il  comitato  regionale  faunistico  deve  esprimere il proprio
parere entro trenta giorni dal l'inserimento  all'ordine  del  giorno
dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del comitato.