Art. 76. Procedimenti per le sanzioni 1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale faunistico. 2. Il comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal l'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del comitato.