Art. 78.
                     Inasprimento delle sanzioni
 
  1.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  capo  sono
decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma  1  dell'art.
10  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, se le infrazioni sono
commesse  da  coloro  che  hanno  il  dovere  o  che  comunque   sono
legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.