Art. 78. Inasprimento delle sanzioni 1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.