Art. 80.
                 Tempi di corresponsione delle tasse
 
  1. La tassa di rilascio dell'abilitazione  all'esercizio  venatorio
deve  essere  corrisposta entro e non oltre il momento della consegna
del relativo  atto  all'interessato.  Il  pagamento  di  detta  tassa
costituisce  assolvimento  del  pagamento  della  prima tassa annuale
dovuta per l'esercizio venatorio.
  2. La tassa per l'esercizio venatorio, per gli anni  successivi  al
primo, deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.
  3.   La   tassa   di   istituzione   e  di  rinnovo  delle  aziende
faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie, dei centri privati di
riproduzione della  fauna  selvatica  allo  stato  naturale  e  degli
allevamenti,  deve  essere  corrisposta  entro e non oltre la data di
emissione dei rispettivi atti. La tassa  annuale  di  esercizio  deve
essere  corrisposta  entro  non oltre la data di emissione degli atti
predetti e, per ogni anno successivo a  quello  nel  quale  gli  atti
stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.