Art. 81. Esenzione dalle tasse 1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non e' dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C. 2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.