Art. 81.
                        Esenzione dalle tasse
 
  1.  La  tassa  relativa  all'autorizzazione  annuale  all'esercizio
venatorio non  e'  dovuta  qualora  durante  l'anno  non  si  intenda
esercitare   la  caccia,  la  si  intenda  esercitare  esclusivamente
all'estero  o  si  intenda  rinunciare  all'esercizio  della   stessa
nell'A.T.C.
  2.  La  tassa  di  abilitazione all'esercizio venatorio deve essere
rimborsata in caso di diniego della licenza di porto  di  fucile  per
uso di caccia.