Art. 85. Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione 1. Chi esercita un'attivita' prevista dalla presente legge, per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa. 2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassadi concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore. 3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre: a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione. 4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento e' ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.