Art. 85.
    Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione
 
  1. Chi esercita un'attivita' prevista dalla presente legge, per  la
quale  e'  necessario  un atto soggetto a tassa di concessione, senza
aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la  relativa  tassa,
incorre  nella  sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un
massimo pari al sestuplo della tassa.
  2. Il  pubblico  ufficiale  che  emetta  atti  soggetti  a  tassadi
concessione  senza  che sia stato effettuato il pagamento del tributo
previsto e' soggetto alla  sanzione  pecuniaria  da  L.  5.000  a  L.
50.000,  oltre  al  pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il
regresso verso il debitore.
  3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse  annuali  nei  termini
stabiliti,  in  luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si
incorre:
   a)  in  una  soprattassa  del  10 per cento della tassa dovuta, se
questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
   b) in una soprattassa del 20  per  cento  della  tassa  dovuta  se
questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera
a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
  4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'assessorato regionale della
difesa  dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi
sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il  relativo  provento  e'
ripartito  a  norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive
modificazioni, intendendosi sostituita  la  Regione  all'erario  agli
effetti di detta legge.